LEGGE REGIONALE N

LEGGE REGIONALE N. 9 DEL 12-03-1998
REGIONE LIGURIA

NUOVO ORDINAMENTO DEGLI ENTI OPERANTI NEL SETTORE DELL’EDILIZIA PUBBLICA E RIORDINO DELLE ATTIVITÀ DI SERVIZIO ALL’EDILIZIA RESIDENZIALE ED AI LAVORI PUBBLICI

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIA
N. 5
del 1 aprile 1998

Indice:

Articoli della Legge:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29  

Riferimenti Normativi PASSIVI

RIFERIMENTO INTERPRETATIVO da:
Legge Regionale LIGURIA Numero 29 del 2002 Articolo 9

Il Consiglio Regionale ha approvato.
Il Commissario del Governo ha apposto il visto.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
promulga

la seguente legge regionale:

 

 

ARTICOLO 29

(Riutilizzo di finanziamenti recuperati) 
 
1.      Le somme recuperate a seguito di revoca dei contributi di 
edilizia agevolata di cui agli articoli 36 e 38 della legge 5 agosto 
1978 n. 457 (norme per l’edilizia residenziale) e della legge 17 
febbraio 1992 n. 179 (norme per l’edilizia residenziale pubblica) sono 
destinate al finanziamento della soluzione dei problemi abitativi, 
relativi all’abbattimento delle barriere architettoniche, della 
categoria sociale dei portatori di handicap di cui alla legge 9 
gennaio 1989 n. 13 (disposizioni per favorire il superamento e 
l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati) e 
successive modificazioni ed integrazioni, anche in deroga ai requisiti 
soggettivi e oggettivi di cui alla citata legge 457/1978 e successive 
modificazioni. 

  

 

Riferimenti Normativi ATTIVI

RIFERIMENTO INTERPRETATIVO:
Legge Statale Numero 457 del 1978 Articolo 36

RIFERIMENTO INTERPRETATIVO:
Legge Statale Numero 457 del 1978 Articolo 38

RIFERIMENTO INTERPRETATIVO:
Legge Statale Numero 179 del 1992

RIFERIMENTO INTERPRETATIVO:
Legge Statale Numero 457 del 1978

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